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Contratto uso foresteria PDF Stampa E-mail
quando l' inquilino è una società di capitali ?

 

Se c'è un termine, nella locazione, che più di tutti viene abusato o utilizzato in maniera non corretta, questo è senza dubbio il termine di "foresteria". Spesso si sente parlare di contratto ad uso foresteria, intendendo con tale espressione le cose più disparate. Da qualche anno, poi, numerose voci si sono alzate per dichiarare la nullità di questa tipologia contrattuale, che sarebbe stata bandita con la riforma delle locazioni abitative.

Che cos'è, insomma, il contratto ad uso foresteria e, soprattutto, si tratta di una soluzione tuttora legittima e valida per legge? Foresteria: cos'è?

Il contratto di locazione ad uso foresteria è quello nel quale l'inquilino è una società di capitali (ad esempio una Srl, una Spa o una Scarl), che prende in locazione un'abitazione da destinare ai propri dipendenti o collaboratori. Può quindi stipulare un contratto di foresteria, ad esempio, la banca che in occasione di un'apertura di una nuova filiale prende il locazione un appartamento da assegnare al direttore e alla sua famiglia, oppure l'impresa edile (se costituita sotto forma di società di capitali) che, ottenuto un appalto per la realizzazione  di lavori una città lontana dalla propria sede, affita un' abitazione da destinare ai propri operai che si occuperanno dell'opera. L' utilizzo dell'immobile da parte dei dipendenti o collaboratori può essere, peraltro, anche il tipo turnario e prevede quindi che l'appartamento sia abitato da persone diverse nel corso del periodo della locazione.

La particolarità del contratto ad uso foresteria è il suo essere escluso dalla disciplina della legge 431/1998 sulle locazioni abitative: questo contratto rientra infatti fra le cosiddette "locazioni completamente libere", soggette all'applicazione delle sole norme previste dal codice civile in materia di locazione (artt. 1571 e segg.). Ed è proprio lo scarso contenuto vincolante di tali norme che rende queste locazioni completamente libere, nel senso che sono i singoli contraenti a concordare e definire le principali condizioni contrattuali, dalla durata, al canone, all'entità del deposito cauzionale e così via. Il contratto ad uso foresteria può essere quindi stipulato per il periodo stabilito di comune accordo da proprietario e società conduttrice (fermo restando al limite massimo di 30 anni che il codice civile prevede per tutti i contratti di locazione), i quali potranno anche decidere se, alla scadenza indicata in contratto, quest' ultimo si rinnoverà automaticamente o se dovrà intendersi definitivamente scaduto. Così com'è, il contratto di foresteria si presenta dunque come una forma contrattuale particolarmente vantaggiosa per il locatore che, oltre ad avere come conduttore una persona giuridica (della quale sarà più facile giudicare la solvibilità), si trova a poter concordare le condizioni contrattuali senza dover sottostare a vincolo in termini di durata e di canone.

La legittimità del contratto ad uso foresteria

Il contratto ad uso foresteria rappresenta una soluzione di sicuro vantaggio anche per la società conduttrice che, oltre a soddisfare la propri esigenza locativa, gode anche dei benefici fiscali previsti dalla legge 388/2000 ( legge Finanziaria del 2001). Quest'ultima rende totalmente deducibili dal reddito aziendale i canoni versati dalle imprese per la locazione di case destinate ai dipendenti, a condizione che questi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per ragioni di lavoro.

Questa disposizione, di carattere fiscale, ha in realtà assunto una portata significativa anche dal punto di vista normativo. Entrata in vigore proprio quando più che mai acceso era il dibattito sull' ammissibilità del contratto di foresteria, che molti consideravano non più stipulabile a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma  delle locazioni abitative (legge431/1998), in quanto non menzionato dalla stessa legge, la norma sulla deducibilità dei canoni per le locazioni dei dipendenti ha, seppur indirettamente, legittimato l'esistenza e quindi la validità dei contratti di foresteria. Possiamo dunque far rientrare, con ragion di causa, il contratto ad uso foresteria fra le soluzioni locative ad uso abitativo attualmente praticabili.

 

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